Il Fisco arma la voluntary bis

L’Agenzia delle Entrate è pronta a inviare entro una settimana le prime richieste di gruppo e individuali a Lussemburgo e Svizzera. Mentre, per provare a dare maggiore spinta alla voluntary disclosure 2, è in arrivo il software delle Entrate per il calcolo delle sanzioni. L’annuncio è stato dato da Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle entrate. A Lussemburgo e Svizzera, destinatari delle richieste individuali a circa 700 contribuenti, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, e di gruppo, la Orlandi lancia la sfida: «È arrivato il momento di mettere alla prova se questi stati collaborano perché il passaggio da white a black list è sempre reversibile».

[fonte – ITALIA OGGI]

L’esenzione è parziale - Fiduciarie non obbligate al quadro RW

La voluntary-bis non concede l’esenzione completa dal monitoraggio fiscale. Il decreto legge n. 193/2016 ha riaperto i termini per l’adesione alla procedura di voluntary disclosure, cioè l’emersione di capitali illecitamente detenuti all’estero o in Italia. Cercando di bissare il successo della prima edizione, il legislatore ha parzialmente innovato la norma: sul versante degli intermediari finanziari, e in particolare delle società fiduciarie, alla normativa contenuta nell’art. 1, lettera c) del decreto che esenta i contribuenti interessati dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) delle attività oggetto di emersione per il periodo 2016 e per la frazione del 2017 fino alla data di invio dell’istanza di adesione.

[fonte – ITALIA OGGI]

La Svizzera chiede la residenza - certificato preteso dalla banca per il conto corrente

Regole più stringenti per tutti quegli italiani che vogliono aprire un conto corrente in svizzera. Gli istituti elvetici oltre che a chiedere il certificato di domicilio richiederanno anche l’iscrizione all’Aire, anagrafe dei residenti all’estero. Questo quanto evidenziato da  Paolo Bernasconi, socio di Bernasconi Martinelli Alippo & Partners di Lugano che ieri è intervenuto alla conferenza «Voluntary disclosure 2.0, scambi di informazioni fiscali e cooperazione Italia-Svizzera in materiale fiscale» organizzato dalla Società svizzera di Milano. I furbetti italiani non potranno, quindi, più sfuggire dal fisco nazionale dato che anche i singoli comuni svizzeri manderanno in automatico, le generalità, di chi si è trasferito in Svizzera a partire dal 2010.

[fonte – ITALIA OGGI]

WORKSHOP: "Welfare aziendale: quali opportunità con la nuova legge di bilancio 2017?"

Workshop organizzato da MORRI ROSSETTI in collaborazione con Gesam, Zucchetti ed Eudaimon

Programma:

Sede del workshop: Morri Rossetti e Associati – Studio legale e tributario – Piazza Eleonora Duse, 2 – Milano.  Per info e iscrizioni rivolgersi a EventiMRA@mralex.it

La divulgazione della raccomandazione in materia di investimenti

di Marco Zanchi, Francesco Rubino, Chiara Langè

Costituisce informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181 T.U.F., l’informazione di carattere preciso circa l’imminente pubblicazione, da parte di un’autorevole azienda di servizi finanziari, di una raccomandazione in materia di investimenti (initial coverage) relativa a società quotata sul mercato azionario, trattandosi di notizia idonea ad influire sui prezzi dei titoli. La Suprema Corte ha chiarito i confini dell’abuso di mercato attraverso la determinazione di un significato univoco e ossequioso dei principi di tassatività e determinatezza – imprescindibili in materia penale – da attribuire alla nozione di informazione privilegiata, la quale, infatti, può anche non basarsi – come più generalmente avviene – su fatti o circostanze storiche, ma su previsioni e valutazioni quali studi, ricerche, analisi o statistiche di settore. Nel tempo, al termine abitudinario di “studi e ricerche” si è sostituto il termine “raccomandazioni”, proprio nel senso volitivo di attività di ricerca intesa a raccomandare (in senso positivo, negativo o neutro)  titoli di emittenti quotati, e proprio per questo necessitante di specifica regolamentazione, onde non alterare le necessarie simmetrie informative di mercato e assicurare nel contempo indipendenza e professionalità degli analisti finanziari autori delle ricerche. Ai fini dell’accertamento di un eventuale abuso, ciò che conta sul piano giuridico, è l’indagine condotta dall’interprete non tanto relativamente al contenuto dell’informazione posseduta dall’autore dell’illecito, quanto con riferimento alla rilevanza  della divulgazione della medesima, misurabile in termini di price sensitivity, ossia avuto riguardo alle conseguenze verificatesi o prevedibili della sua propalazione nel mercato azionario.

[fonte – IL SOCIETARIO]

Notizie “vere” e “false” nell’ambito del bilancio d’impresa

di Marco Zanchi, Francesco Rubino, Chiara Langè

Il metodo di calcolo utilizzato per la lettura di dati di bilancio non può essere qualificato in termini di falsità o verità essendo l’espressione di un apprezzamento di tipo valutativo che origina dall’impiego di modelli matematico-finanziari (nel caso di specie, la Corte ha affermato che il calcolo del mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato e pertanto non può essere assoggettato ad un giudizio di verosimiglianza). La distinzione tra “fatto” aziendale e “valutazione” non è sempre e chiaramente individuabile: le stime e le previsioni effettuate in sede di redazione di bilancio, anche se svolte con metodologie matematico-scientifiche appropriate, richiedono valutazioni, scelte ed indirizzi (dettati della dinamicità della fotografia aziendale) che non possono espungere completamente una variabile di soggettività . Risulta, pertanto, insita nella redazione del bilancio  stesso una componente soggettiva tale per cui la sua formazione, per quanto fondata su determinati dati empirici e volta a fotografare la situazione patrimoniale dell’impresa in un dato momento storico, risulta comunque legata alla scelta di un metodo di valutazione. L’esposizione di bilancio oggetto del procedimento (basata sul metodo mark to market) non è dunque un fatto storico – la cui verità è evidente di per sé – ma una dichiarazione di scienza per cui non è ammesso alcun giudizio in ordine alla sua “falsità” o “veridicità”, rimanendo “un’opinione a contenuto tecnico, condivisibile o meno”.

[fonte – IL SOCIETARIO]