Un approccio etico e multidisciplinare
al business fiduciario

Il mandato fiduciario e la tutela del fiduciante

La Fiduciaria è vigilata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’attività della Fiduciaria è regolata dalla Legge 23 novembre 1936 n. 1966 e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1995.

Il Fiduciante sottoscrive un mandato per effetto del quale la società fiduciaria si intesta formalmente dei beni di cui lo stesso conserva la proprietà effettiva e sostanziale.

La Fiduciaria non può disporre liberamente dei beni di cui è diventata intestataria formale ma li amministra dietro precise istruzioni scritte rilasciate dal Fiduciante di volta in volta.

I beni del Fiduciante di cui la Fiduciaria diventa l’intestataria formale non entrano a far parte del patrimonio della Fiduciaria ma sono un “patrimonio separato”, per cui in caso di dissesto della Fiduciaria i beni dei Fiducianti non verrebbero in alcun modo toccati.

La Fiduciaria è obbligata per legge a mantenere la riservatezza con i terzi sull’identità del proprio Fiduciante e sul contenuto del contratto di mandato fiduciario stipulato con lo stesso.

Il Fiduciante può richiedere in qualsiasi momento un rendiconto riferito alla propria posizione presso la Fiduciaria.

Il Fiduciante può in qualsiasi momento richiedere la re-intestazione o la restituzione di uno o più beni che ha affidato in amministrazione fiduciaria, così come può in qualsiasi momento revocare il mandato ed estinguere totalmente i rapporti con la Fiduciaria.

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